Se, entro il 30/6/2000, vi è stato l’adeguamento di fatto dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente alle previsioni della delibera 9/2/2000 senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate, la capitalizzazione trimestrale degli interessi in regime di reciprocità è legittima.

La questione esaminata.

Il cliente di una Banca ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione censurando, tra l’altro, la decisione della Corte di merito che, nonostante il rapporto di conto corrente fosse in corso dal 1981 e pur avendo dichiarato la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicata prima dell’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 con eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi, aveva però accertato che vi era stato l’adeguamento di fatto dei contratti stipulati anteriormente alle previsioni della delibera stessa entro il 30/6/2000, senza che vi fosse stato peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate. Il ricorrente, quindi, lamentava l’erroneità della decisione perché le nuove condizioni applicate dalla banca si sarebbero dovute considerare peggiorative in quanto avrebbero dovuto essere confrontate con la mancanza totale di capitalizzazione come esito della nullità della clausola originaria.

L’ordinanza n. 5064/2024 della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5064/2024 (www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20240226/snciv@s10@a2024@n05064@tO.clean.pdf), prende le distanze dal precedente rigoroso orientamento che richiedeva la specifica sottoscrizione da parte del correntista della clausola anatocistica anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della citata delibera. Secondo la Corte di legittimità, la condizione prevista dall’art. 7 della delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 (www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/delibere-cicr/delibera-20000209-2/D-090200_2.pdf), quale limite della possibilità della Banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del TUB, è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Quindi deve operarsi un confronto tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto e non tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione.

La Cassazione ritiene non condivisibile la tesi per cui le nuove condizioni applicate dalla Banca si sarebbero dovute considerare peggiorative se riferite alla mancanza totale di capitalizzazione come esito della nullità della clausola originaria, in quanto risulterebbe priva di senso logico la stessa previsione di una possibilità di adeguamento in quanto, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa.