In tema di contratto alberghiero, la mancata copertura della rete telefonica mobile non integra né una caratteristica dell’oggetto della prestazione che possa rilevare ai fini dell’errore, né un inadempimento dell’albergatore. Di conseguenza, la rinuncia volontaria del cliente a fruire del soggiorno prenotato per mancanza della copertura telefonica mobile costituisce sottrazione unilaterale dal vincolo contrattuale e non lo esonera dal fornire la prestazione a proprio carico, costituita dalla corresponsione all’albergatsentenza_n_3332:2022ore dell’intero prezzo pattuito.

LA VICENDA.

L’attore espone di avere lasciato la struttura alberghiera dopo aver riscontrato la mancanza di copertura della rete mobile e contesta l’efficacia della clausola, qualificata come penale, in base alla quale l’Hotel ha addebitato il corrispettivo pattuito per l’intera durata del soggiorno prenotato, eccependone la mancata approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c. e la vessatorietà in base all’art. 33 comma 2 lett. f) Codice del Consumo.

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SULL’OBBLIGO PER IL CLIENTE DI MANTENERE INDENNE L’ALBERGATORE.

Secondo il Tribunale Civile di Roma che ha pronunciato la sentenza n. 9746/2022, la copertura della rete telefonica mobile non costituisce un servizio implicitamente dovuto dall’albergatore, qualunque sia il livello della struttura ricettiva (diversamente dalla rete telefonica fissa e dalle comuni utenze di servizio), risultando comunque garantite le esigenze essenziali di comunicazione e reperibilità tramite l’utilizzo dalla linea fissa e wi-fi a disposizione dei clienti.

In tal senso, la scelta del cliente di lasciare la struttura, rinunciando volontariamente a fruire della prestazione dedotta in contratto, è ingiustificata e non costituisce recesso per giusta causa, dovendosi invece qualificare “come sottrazione unilaterale dal vincolo contrattuale, che determina l’obbligo per il cliente di mantenere indenne l’albergatore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17150 del 03/12/2002; Cass. Sez. III, Sentenza n. 5460 del 14.03.2006)”.

Di conseguenza, l’incameramento del prezzo complessivo del soggiorno trova giustificazione nel contratto di albergo concluso dalle parti e non costituisce applicazione di una clausola penale.

sentenza