La vicenda.
Una cliente titolare di un servizio di “cassa continua” all’interno di un centro commerciale lamenta ritardi nell’accredito delle somme versate ma non fornisce prova documentale dei versamenti eseguiti.
La sentenza della Corte d’Appello di Roma.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 850/2023 del 6/2/2023 in commento, conferma la sentenza di primo grado rigettando la domanda perché del tutto sfornita di prova. Il contratto di cassa continua prevedeva l’obbligo di inserire all’interno del macchinario la relativa distinta e il cliente ha accettato ed eseguito pattuizioni contrattuali che lo lasciavano privo di ogni traccia documentale dei versamenti eseguiti, assumendosi dunque il rischio delle conseguenze negative del mancato funzionamento del macchinario. Sarebbe stato, pertanto, onere della società munirsi di un’ulteriore copia della distinta (anche mediante fotocopia o fotografia) ben sapendo che la stessa sarebbe stata inserita all’interno del macchinario. Rileva la Corte, inoltre, come desti non pochi sospetti la circostanza che la cliente non abbia dato prova di avere presentato formale denuncia-querela per la punizione degli eventuali responsabili, atteso che la condotta lamentata implica anche la commissione di illeciti di rilevanza penale.