Segnaliamo una sentenza del Tribunale di Grosseto in materia di responsabilità dell’albergatore per sottrazione di cose portate dal cliente in albergo, disciplinata dagli artt. 1783 e ss. c.c., applicabile a tutti i luoghi in cui si svolge un’attività d’impresa, che implichi, secondo gli usi, la necessità di liberare il cliente dalla custodia diretta delle cose che porta con sé, al fine di agevolare il godimento del servizio.
La vicenda in commento trae origine da una domanda risarcitoria avanzata da un socio di un noto Circolo di Golf, situato all’interno di un Resort, il quale chiedeva di essere risarcito dalla società proprietaria del predetto Circolo del danno asseritamente subìto a causa del furto della propria borsa, contenente preziosi e denaro contante, lasciata incustodita (per sua stessa ammissione) presso il campo da golf.
Secondo la prospettazione dell’attrice, la struttura non avrebbe messo a disposizione dei soci-golfisti locali e servizi per la custodia degli oggetti dei propri clienti, i quali sarebbero stati obbligati a portare i propri beni personali sul campo da gioco.
Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza in commento, ha escluso la responsabilità del Circolo, non avendo parte attrice fornito alcun principio di prova dell’asserito furto e del fatto che esso fosse avvenuto all’interno del Circolo ed ancora che il furto avesse avuto ad oggetto i beni dichiarati e che il tutto fosse imputabile alla responsabilità della società proprietaria del Circolo.
Di contro, la società che gestisce il Circolo ha dimostrato di aver apprestato ogni accorgimento idoneo a salvaguardare i beni recati con sé dal cliente, offrendo ai soci-golfisti e agli altri clienti del Resort la possibilità di usufruire di diversi servizi, quali cassette di sicurezza ed armadietti, presso cui riporre i propri oggetti.
Il Tribunale ha statuito che, anche ad ammettere che il furto fosse realmente avvenuto all’interno del Circolo, le conseguenze dello stesso non potevano che ascriversi alla negligente e imprudente condotta dell’attrice, la quale ha preferito non usufruire dei servizi di custodia riservati dalla struttura ed ha distrattamente e colpevolmente lasciato incustoditi beni personali di ingente valore.
In conclusione, la responsabilità dell’albergatore va esclusa ogni qualvolta egli provi di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il deterioramento, distruzione e sottrazione dei beni portati dal cliente all’interno dell’albergo o altra struttura similare.