Con sentenza n. 1752/2023, pubblicata il 26/7/2023, il Tribunale di Monza ha rigettato la domanda di declaratoria di falsità materiale di un documento (nella specie, una fideiussione “omnibus”) per presunto abusivo riempimento “absque pactis”, non avendo il querelante provato che il riempimento fosse non solo successivo alla propria firma ma anche abusivo, cioè posto in essere in assenza di qualsiasi accordo con il sottoscrittore.
La vicenda.
Il garante ha proposto querela di falso contro la fideiussione “omnibus” dallo stesso pacificamente sottoscritta, assumendo di aver firmato il modulo già predisposto solo nelle parti prestampate, non nelle parti che erano “in bianco” alla sottoscrizione, asseritamente abusivamente compilate da terzi, in assenza di un patto di riempimento con il sottoscrittore.
La sentenza del 26/7/2023 del Tribunale di Monza.
Il Tribunale di Monza, con la decisione in commento, ha accolto le difese del nostro studio statuendo che il querelante avrebbe dovuto provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito in tutte le sue parti, sia che il riempimento era avvenuto ”absque pactis”.
La querela di falso, anche in ragione degli effetti erga omnes della declaratoria di falsità, è soggetta ad una prova molto rigorosa, dovendo essere dimostrata non solo la compilazione postuma delle parti in bianco, ma anche la contrarietà del contenuto dell’atto alla volontà negoziale del sottoscrittore.
Nel nostro caso, l’attore non ha offerto elementi di prova idonei a dimostrare che il presunto abusivo riempimento fosse avvenuto dopo la sottoscrizione – non contestata ed accertata in altro precedente giudizio tra le medesime parti – del documento impugnato e contro la sua volontà. Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato la querela di falso.
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Di seguito link alla decisione: Sentenza Tribunale Monza