Il principio.
La cessione di un credito di un privato verso una pubblica amministrazione in forme diverse da quelle imposte dal R.D. n. 2440/1923 art. 69 è efficace nei confronti della pubblica amministrazione (debitore ceduto) se accettata di quest’ultima.
La vicenda.
La Pubblica Amministrazione propone opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di un contratto di appalto, ceduto all’Istituto di credito opposto in forza di una cessione pro solvendo a scopo di garanzia, espressamente accettata dalla Pubblica Amministrazione (debitore ceduto).
L’Amministrazione eccepisce l’inefficacia della cessione a scopo di garanzia stipulata in forma diversa da quella ex art. 69, comma 3, R.D. 2440/1923 (atto pubblico o scrittura privata autenticata): nel caso di cessione in forma di scrittura privata non autenticata, i pagamenti della Pubblica Amministrazione al cedente hanno effetti comunque liberatori.
La sentenza del Tribunale di Roma.
Il Tribunale di Roma, con la decisione in commento, confermata in appello e dinanzi alla Suprema Corte, rigetta il motivo di opposizione in quanto la cessione era stata espressamente accettata dalla Pubblica Amministrazione. La cessione è quindi produttiva di effetti nei confronti della P.A., che deve eseguire i successivi pagamenti alla cessionaria e non al cedente.