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La Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 6734/2022 ha fatto il punto su alcuni interessanti argomenti ricorrenti nella pratica degli Istituti di credito.

IL CASO.

A seguito di concessione di scoperto di conto corrente e di finanziamento, la società titolare del capitale sociale del soggetto beneficiario del credito e sua cessionaria di ramo di azienda, sottoscriveva una lettera di patronage, prestando garanzia in favore dell’Istituto di credito in relazione al fido concesso ed a quelli in futuro da concedere.

Il Tribunale chiamato a decidere sull’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto a causa dell’inadempimento della società finanziata agli obblighi restitutori, negava l’esistenza di qualsiasi impegno assunto dal patronnant nei confronti della società conferitaria del ramo di azienda, in quanto soggetto estraneo al contratto di finanziamento in pool cui ineriva la lettera di patronage.

La Banca ha impugnato la suddetta pronuncia per chiedere il riconoscimento dell’operatività della garanzia prestata tramite lettera di patronage.

  • LA LETTERA DI PATRONAGE E’ ASSIMILABILE ALLA GARANZIA FIDEIUSSORIA.

Nelle lettere di patronage c.d. “forti” deve ritenersi configurabile una responsabilità negoziale a carico del patrocinante, che non si limita ad esternare la propria posizione di influenza ma assume vere e proprie obbligazioni, quale ad esempio quello di salvaguardia della solvibilità della società controllata o di futuro mantenimento della propria partecipazione nella medesima.

Con la sentenza n. 6734/2022, la Corte territoriale ribalta la precedente pronuncia, riconoscendo che il garante non si sia limitato ad esternare la propria posizione d’influenza nella società controllata/cedente, ma abbia assunto un vero e proprio impegno verso la Banca.

In tale ipotesi, si genera un’obbligazione negoziale avente per oggetto un facere, in quanto mediante la lettera di conforto il patronnant deve tenere una certa condotta affinché la controllata sia sempre nelle condizioni economiche di adempiere gli impegni assunti verso la Banca finanziatrice.

La Suprema Corte si era già espressa sul punto, riconoscendo piena validità alla lettera di patronage ritenuta “pienamente valida, contenendo un impegno a informare immediatamente la Banca, che aveva concesso un finanziamento alla controllata …, in caso di mutamento della composizione delle partecipazioni sociali e a “porre la società in condizioni di provvedere alla copertura dei crediti” bancari, in caso di perdita del controllo amministrativo sulla società finanziata. Infatti, la lettera di patronage in discussione, avrebbe avuto un contenuto “forte” in quanto il patrocinante non si sarebbe limitato ad esternare la propria posizione di influenza ma avrebbe assunto un vero e proprio impegno, così generandosi un’obbligazione negoziale avente per oggetto un facere, con finalità di garanzia” (cfr. Cass. n. 2539/2016).

Nel solco della richiamata pronuncia di legittimità, la Corte romana ha quindi dichiarato la responsabilità solidale della patrocinante, obbligata nei confronti della Banca in forza di lettera di patronage del tutto assimilabile a garanzia fideiussoria.

  • RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI CEDENTE E CESSIONARIA NEI CONFRONTI DELLA BANCA IN IPOTESI DI CESSIONE DEL FINANZIAMENTO.

Il terzo cessionario, nella specie la società conferitaria del ramo di azienda, quando subentra in un contratto precedentemente stipulato tra cedente e ceduto, subentra nell’intero rapporto giuridico, assumendo nei confronti del ceduto la stessa posizione che aveva il cedente.

Afferma la Corte romana: “pertanto egli accetta tutte le clausole esistenti in contratto e, in ogni caso, ha l’onere di informarsi in ordine agli obblighi derivanti dal contratto. Di conseguenza non vi è alcuna necessità di tutela dell’affidamento del terzo cessionario in ragione del fatto che egli, all’atto della cessione, deve essere ben cosciente dei diritti e degli obblighi assunti. Non solo, ma per il cessionario/conferitario il permanere della responsabilità solidale della cedente non puo’ costituire un effetto penalizzante, come implicitamente ravvisato dal primo giudice, costituendo anzi a ben vedere un indubbio vantaggio”.