Con sentenza n. 6612/2023, pubblicata il 27/4/2023, il Tribunale di Roma ha ritenuto insussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al terzo pignorato che ha reso la dichiarazione di valore ex art. 547 c.p.c.
La vicenda
Una società ha agito in giudizio nei confronti di un Istituto di credito, da noi rappresentato, contestando di aver reso una dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. non veritiera, non avendo dichiarato l’esistenza di rapporti con il debitore presso la propria filiale estera. L’Istituto ha reso dichiarazione “negativa” in relazione ai rapporti intercorrenti con il debitore esecutato presso la propria filiale di Roma, mentre all’esito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo promosso dal creditore era emersa l’esistenza di somme di pertinenza del debitore esecutato presso la filiale di Francoforte sul Meno della Banca. Secondo la tesi avversaria, la asserita dichiarazione “reticente” della Banca avrebbe impedito alla creditrice di ottenere l’assegnazione in sede esecutiva delle somme giacenti presso i conti esteri dell’Istituto di credito.
La sentenza del 27/4/2023 del Tribunale di Roma.
Il Tribunale di Roma, con la decisione in commento, ha escluso qualsivoglia condotta illecita dolosa o colposa dell’Istituto terzo pignorato il quale, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., si è attenuta alla specifica ed originaria richiesta del creditore procedente, diretta all’accertamento di somme di pertinenza del debitore presso la filiale di Roma della Banca e non presso la sua filiale estera. Il Tribunale ha, inoltre, escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata e il danno subìto, non avendo il creditore procedente provato, nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, l’esatto ammontare delle somme giacenti presso la filiale estera della Banca. Di conseguenza, difettando nel caso di specie gli elementi tipici dell’illecito aquiliano, la domanda risarcitoria è stata rigettata.
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