Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ha ritenuto che la responsabilità della Banca per le conseguenze di un eventuale malfunzionamento della porta scorrevole posta all’ingresso dell’agenzia dovessero essere inquadrate nella fattispecie di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e non nella responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. poiché, quando la cosa svolge solo il mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. La fattispecie può essere disciplinata unicamente – ricorrendone i presupposti – dall’art. 2043 c.c..

Chiarito ciò, il Tribunale ha escluso anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. in quanto la stessa attrice aveva dichiarato di avere appoggiato la mano sulla porta fissa e che la porta girevole di ingresso, a causa di un malfunzionamento della fotocellula, avrebbe determinato sulla mano le lesioni subite. Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato come in giudizio non sia stata dimostrata una anomalia delle fotocellule e, anzi, ha ritenuto che poggiare la mano sull’anta fissa di una porta scorrevole non costituisca un comportamento prudente. Secondo il Tribunale, dunque, non può essere addebitato ad un malfunzionamento, peraltro rimasto indimostrato, un evento verificatosi per evidente imprudenza dell’attrice stessa.  Tale circostanza, quindi, esclude la presenza di un nesso eziologico fra lo stato dei luoghi ed i danni riportati dall’attrice.

Da ultimo, il Giudice, ha escluso che nel caso di specie possa essersi trattato di un’ipotesi di “insidia”, intesa come situazione di pericolo occulto, dal momento che l’evento si è verificato in un luogo esposto in pieno giorno e la circostanza era certamente prevedibile ed evitabile usando l’ordinaria attenzione. 

In conclusione, il Tribunale ha escluso la responsabilità del proprietario dei locali in cui si svolge l’attività bancaria nella causazione dell’evento dannoso in quanto non è stato dimostrato il malfunzionamento della porta scorrevole e la condotta tenuta dall’attrice è stata ritenuta imprudente e, dunque, determinante nella causazione del danno medesimo, non ravvisandosi peraltro una situazione di pericolo occulto.