L’usurarietà dei tassi di interesse pattuiti con il contratto di mutuo deve essere verificata confrontando tra loro dati omogenei, quindi è inammissibile la sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori.
Il caso.
Il cliente di una Banca conviene in giudizio un istituto di credito lamentando la nullità del contratto di mutuo per l’usurarietà dei tassi pattuiti, l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali ex art. 1346 c.c. per effetto dell’applicazione del piano di ammortamento alla “francese”, con violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto, la discrasia tra ISC/TAEG dichiarato e quello applicato, con conseguente nullità della clausola di determinazione degli interessi ed applicazione dell’art. 117 T.U.B., la violazione dei canoni di correttezza, buona fede e trasparenza da parte della Banca, che avrebbe pattuito condizioni illegittime. La Banca resiste assumendo la pattuizione di interessi legittimi e la erronea metodologia di verifica.
La sentenza n. 116242022 del Tribunale di Roma.
Il tribunale di Roma esclude la usurarietà dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio pattuiti, ponendosi in linea di continuità con l’orientamento delle Sezioni Unite, la sentenza n. 19597/2020 (cfr. https://www.dirittobancario.it/art/le-sezioni-unite-su-interessi-moratori-e-usura-sentenza-n-19597-del-18-settembre-2020/), richiamando il criterio dell’omogeneità delle voci di costo da confrontare con il tasso soglia ai fini del calcolo del TEG contrattuale. Il Tribunale di Roma ritiene che la verifica del rispetto della legge n. 108/1996 va fatta confrontando grandezze omogenee anche con riguardo al contratto di mutuo: non sono consentite inammissibili sommatorie dei tassi.
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