La fideiussione specifica non viola la normativa anticoncorrenziale e, quindi, non è nulla nemmeno parzialmente.

Con sentenza n. 9528/2023, pubblicata il 14/6/2023, il Tribunale di Roma ha statuito che la fideiussione “specifica” non rientra nell’ambito di applicazione del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.

La vicenda.

Un soggetto che aveva prestato una garanzia personale ha convenuto in giudizio una banca, dal nostro Studio rappresentata, assumendo la nullità totale o parziale della fideiussione “specifica” da lui sottoscritta, in quanto contenente le clausole di cui allo schema contrattuale elaborato dall’ABI nel 2003, ritenute dalla Banca d’Italia contrarie alla normativa Antitrust (Legge n. 287/1990).

La sentenza del 14/6/2023 del Tribunale di Roma.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza scaricabile al link in calce, ha statuito che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, secondo cui gli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI (per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie) sono contrari alla Legge n. 287/1990, sia da riferirsi esclusivamente alla fideiussione omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestata per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie.

L’istruttoria dell’organo di vigilanza ha avuto ad oggetto lo schema di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia di quella prestata a garanzia di una specifica e determinata operazione creditizia.

Di conseguenza, solo le clausole riproduttive dello schema di fideiussione omnibus, avente la finalità di garantire l’Istituto bancario per tutte le obbligazioni, di qualsiasi natura, assunte dal proprio cliente, possono essere dichiarate nulle, nella misura in cui determinano effetti anticoncorrenziali in pregiudizio della clientela.

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