Segnaliamo una interessante decisione della Corte di appello di Catanzaro.
La vicenda in commento trae origine da un’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da una società, poi fallita, e proseguita dalla Curatela, all’esecuzione immobiliare intrapresa da una Banca in virtù di un mutuo fondiario concesso per la costruzione di un porto turistico garantito da ipoteca, per nullità del contratto per superamento del limite di finanziabilità e sviamento dallo scopo. La Banca ha resistito alle avverse domande eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza. Il Tribunale ha accolto l’opposizione del Fallimento ed ha dichiarato la nullità del contratto e l’illegittimità dell’esecuzione intrapresa.
L’istituto di credito ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello dolendosi dell’erronea qualificazione del contratto quale mutuo di scopo.
La Corte d’Appello ha accolto l’impugnazione della Banca e rigettato l’opposizione ex art. 615 c.p.c., escludendo la natura di mutuo “di scopo” dei contratti di mutuo stipulati ai sensi dell’art. 38 TUB, la cui causa è l’erogazione di somme in favore della mutuataria, controbilanciata dall’acquisizione dell’istituto di credito di ipoteca a garanzia della restituzione del capitale mutuato (Cass. sentenza n. 4797/2012; n. 1369/2016). Nel caso di specie, peraltro, dal testo contrattuale non risultava alcuna destinazione delle somme erogate ad uno specifico scopo né che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito rispondessero ad uno specifico e diretto interesse anche del mutuante (cfr. Cass. sentenza n. 24699/2017).
Nonostante il proliferare di azioni dei debitori vote a paralizzare le procedure esecutive intraprese dagli istituti di credito, la sentenza conferma che il mutuo erogato ex art. 38 T.U.B., che ha la sua causa nella erogazione stessa delle somme, non costituisce mutuo “di scopo”. Affinché sia configurabile un mutuo “di scopo”, la destinazione delle somme ad una determinata finalità deve rispondere anche ad un interesse del mutuante.