Con la sentenza n. 15662/2025, pubblicata il 10 novembre 2025, il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, ha respinto l’azione per concessione abusiva del credito promossa dalla curatela di una società fallita contro più istituti di credito. Il Collegio ha riconosciuto la legittimazione del curatore, ma ha giudicato la domanda generica: l’atto di citazione non descriveva la condotta, dolosa o colposa, imputata alle banche. Lo Studio Legale Luconi ha assistito in giudizio un primario istituto di credito convenuto.

Il caso: la curatela contro le banche finanziatrici

La curatela di una società commerciale, dichiarata fallita, ha convenuto davanti al Tribunale di Roma numerosi istituti di credito. Secondo l’attrice, gli amministratori avevano occultato le perdite attraverso la sovrastima dei crediti in bilancio: il patrimonio netto si sarebbe azzerato già nell’esercizio 2012, mentre la causa di scioglimento era emersa formalmente solo con il bilancio 2013.

Le banche, a dire della curatela, avrebbero concorso nella mala gestio degli amministratori, concedendo e mantenendo finanziamenti a un’impresa ormai priva di merito creditizio. Il danno era stato quantificato, con il criterio della differenza dei patrimoni netti, in oltre 4,5 milioni di €. Gli amministratori, tuttavia, non erano stati convenuti in giudizio.

La questione giuridica: quando risponde la banca?

Quando una banca risponde per concessione abusiva del credito? E che cosa deve allegare, in concreto, il curatore fallimentare che agisce contro il finanziatore?

La decisione del Tribunale di Roma

Il Tribunale ha esaminato tre profili.

In primo luogo, ha respinto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione ex art. 164 c.p.c.: l’atto consentiva comunque di individuare il thema decidendum e di apprestare le difese.

In secondo luogo, ha affermato la legittimazione attiva del curatore. Richiamando l’art. 146 l. fall., l’art. 2055 c.c. e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13413/2010, n. 9983/2017, n. 18610/2021 e n. 29840/2023), il Collegio ha ritenuto che il curatore possa agire contro la banca quale terzo responsabile in solido del danno cagionato alla società dall’abusivo ricorso al credito, anche senza convenire gli amministratori.

In terzo luogo, e in modo decisivo, ha rigettato la domanda nel merito. Secondo il Tribunale, a fronte delle irregolarità gestorie e contabili attribuite agli amministratori:

«nell’atto di citazione la condotta asseritamente illecita degli istituti di credito non viene in alcun modo descritta».

L’attrice si era limitata a invocare le norme generali del T.U.B. e a definire in astratto la fattispecie.

Il Collegio ha poi colto una contraddizione interna alla tesi attorea: l’unico elemento concreto era l’analisi dei bilanci, dai quali la banca avrebbe dovuto desumere la decozione; ma

«secondo lo stesso assunto di parte attrice, all’epoca a cui si riferiscono i finanziamenti asseritamente abusivi, lo stato di decozione della società era stato artatamente occultato dagli amministratori».

Mancava inoltre l’indicazione di altri indici che avrebbero dovuto allertare i finanziatori. La conclusione è netta: «la domanda risultando oltremodo generica e non supportata da adeguato sostegno probatorio, non può che essere respinta». La curatela è stata condannata a rifondere le spese di lite a ciascuna delle banche convenute.

Il quadro normativo e giurisprudenziale sulla responsabilità della banca

Il fondamento della responsabilità del finanziatore è rinvenuto nel dovere di sana e prudente gestione (art. 5 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, T.U.B.) e nella diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. nella valutazione del merito creditizio.

Il Tribunale ha fatto ampio richiamo a Cass. n. 18610/2021, secondo cui ogni accertamento del giudice di merito deve essere «rigoroso» e deve individuare «lo spazio ammissibile per il finanziamento lecito»: non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che abbia assunto un rischio non irragionevole, erogando credito a un’impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superare la crisi.

La decisione si pone in linea con Cass., Sez. I, ord. n. 28320/2024, per la quale il curatore ha l’onere di dedurre e provare:

  1. la condotta del finanziatore violativa delle regole dell’attività bancaria, connotata da dolo o colpa;
  2. il danno-evento, dato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa in perdita;
  3. il danno-conseguenza, rappresentato dall’aumento del dissesto;
  4. il nesso causale fra tali danni e la condotta tenuta.

In quel caso la Corte ha ritenuto non decisivi gli indizi della crisi dedotti dalla curatela, non avendo questa allegato quale condotta colposa intendesse ascrivere a ciascuna banca rispetto agli artifici di bilancio della società.

Le difese dello Studio

Lo Studio ha contestato, nell’interesse dell’istituto assistito, la genericità della domanda e l’assenza di allegazione e prova di una condotta colposa della banca e del nesso causale con l’aggravamento del dissesto. Il Tribunale ha condiviso questa impostazione nel merito.

Concessione abusiva del credito: cosa cambia in pratica

Ad avviso dello Studio, la sentenza offre tre indicazioni operative.

  1. Per le curatele: l’azione contro le banche non può fondarsi sulla sola ricostruzione della mala gestio degli amministratori. Occorre allegare, per ciascun finanziatore, la specifica condotta contestata, gli indici di allarme concretamente percepibili al momento dell’erogazione e il nesso causale con l’aggravamento del dissesto.
  2. Per gli istituti di credito: quando i bilanci sono stati artatamente alterati dagli amministratori, la loro inattendibilità non si traduce automaticamente in colpa del finanziatore. Resta essenziale conservare la documentazione dell’istruttoria di merito creditizio, che consente di dimostrare la valutazione ex ante del rischio (sul riparto dell’onere della prova nei rapporti bancari si veda anche L’onere della prova nel contenzioso tra la Banca ed il cliente/correntista).
  3. Sul piano processuale: la genericità delle allegazioni, anche quando non determina la nullità della citazione, può condurre al rigetto nel merito della domanda.

Si tratta di una pronuncia di primo grado, che si inserisce nel solco dell’orientamento di legittimità sul riparto degli oneri di allegazione e prova.

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Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale. I dati personali delle parti sono stati oscurati. L’esito di ciascun giudizio dipende dalle specifiche circostanze del caso concreto e non è automaticamente replicabile.