Recentemente la Suprema Corte a Sezioni Unite si è pronunciata con sentenza pubblicata i 5 marzo 2025 sul mutuo c.d. solutorio statuendo il principio che il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo.

Trova conferma quindi l’orientamento già espresso dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 10494/2024 pubblicata il 19/06/2024, che aveva accolto le motivazioni della nostra difesa, escludendo la responsabilità della Banca per aver erogato ad un imprenditore un mutuo “fondiario” sul suo conto corrente la cui provvista era stata da costui utilizzata per il ripianamento dell’esposizione debitoria di una società a lui collegata.

Il Tribunale di Roma, con la decisione in commento, ha escluso qualsivoglia condotta illecita della Banca.

L’eventuale carattere fraudolento dell’operazione negoziale è limitato esclusivamente alla parte relativa alla costituzione della garanzia ipotecaria che assiste il mutuo ma non incide sulla validità del mutuo in sé e per sé considerato.

Il Giudice ha, quindi, stabilito che tali operazioni negoziali non possono dar luogo a responsabilità risarcitoria a carico della banca, giacché la costituzione dell’ipoteca è atto riconducibile alla volontà del mutuatario che ha voluto alterare la par condicio creditorum  e senza che possa produrre alcun pregiudizio per il concedente.

Di conseguenza, difettando nel caso di specie gli elementi tipici della responsabilità contrattuale/o extracontrattuale, la domanda risarcitoria è stata rigettata.

 

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