L’azione di risarcimento del danno da abusiva concessione di credito è volta alla tutela dei terzi creditori della società che hanno confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa, allorché sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa terzi incolpevoli danneggiati (cfr. Cassazione, n. 18610/2021 https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210630/snciv@s10@a2021@n18610@tO.clean.pdf).
La questione esaminata.
Il fideiussore e socio amministratore di una società ha convenuto in giudizio diversi Istituti di credito chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente patiti come conseguenza diretta dell’abusiva concessione del credito in favore della società.
Il socio e fideiussore della società non ha diritto al risarcimento del danno da abusiva concessione di credito.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16179/2023, che ha definito un giudizio in cui lo Studio rappresentava uno degli Istituto di credito convenuti, ha rigettato le domande risarcitorie proposte dall’attore, il quale, rivestendo al contempo la qualità di fideiussore, di socio di assoluta maggioranza e di amministratore unico, era necessariamente al corrente della situazione patrimoniale ed economica in cui versava la società ed aveva, pertanto, consapevolmente assunto il rischio di un aggravamento dello stato di insolvenza (cfr. art. 1956 c.c. – https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xxii/sezione-v/art1956.html). Anzi, secondo il Tribunale, l’attore, al più, avrebbe potuto rivestire la posizione di corresponsabile per i danni arrecati al ceto creditorio nella veste di amministratore unico.
Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma ha confermato l’orientamento, anche di legittimità, secondo l’istituto della abusiva concessione del credito è volto alla tutela dei terzi creditori inconsapevoli ed incolpevoli e non degli obbligati, tanto più se, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, abbiano deciso liberamente di garantire la loro società per l’adempimento dei debiti presenti e futuri (cfr. Cassazione, sentenza n. 2902/2016 su Giustizia Civile Massimario 2016 e su www.dejure.it).