La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 27692/2021 si è pronunciata sull’interpretazione del concetto di buona fede richiesta dall’art. 52, lett. b ), del D.L.gs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) in capo al soggetto che rivendichi un credito eveniente da mutuo assistito da ipoteca iscritta su immobile colpito da un provvedimento di  confisca di cui all’articolo 24 del citato D.Lgs. 159/2011.

Lo studio aveva impugnato il provvedimento del Tribunale che aveva escluso la sussistenza della buona fede, per non avere l’istante verificato la solvibilità e l’affidabilità del “prevenuto” che aveva in precedenza convenuto l’accollo del rapporto di mutuo, contestualmente all’acquisto dell’immobile oggetto di ipoteca e, poi, di confisca.

La Suprema Corte ha accolto le nostre argomentazioni, affermando il principio per cui, ai fini della valutazione della buona fede di cui all’art 52 del D.Lgs. 15/9/2011, occorre verificare, in caso di accollo di obbligazioni evenienti da un rapporto di mutuo, se l’operazione sia stata o meno subordinata all’adesione del mutuante/istante. In caso di mancata adesione espressa, ai fini del riconoscimento del credito nell’ambito dell’incidente penale, ai sensi dell’art. 52 la mutuante o la sua avente causa, in caso di cessione della posizione creditoria, è tenuta a dimostrare la propria buona fede e la corretta valutazione del merito creditizio solo dell’originario mutuatario e non, invece, anche del soggetto che si era accollato il mutuo.