Segnaliamo un’interessante decisione della Corte di Appello di Roma in materia di contenzioso banca-cliente e, in particolare, sulla natura di titolo esecutivo di alcuni mutui in cui la somma erogata viene costituita contestualmente in deposito infruttifero.

La decisione in commento scaturisce dall’impugnazione, da parte di un istituto di credito, della sentenza del Tribunale territorialmente competente che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione spiegata dai mutuatari, escludendo l’idoneità del contratto di mutuo, che prevedeva la costituzione in deposito infruttifero delle somme mutuate, a costituire valido titolo esecutivo, in quanto non vi sarebbe stata prova della traditio delle somme erogate al mutuatario.

La Banca ha impugnato la sentenza del Tribunale lamentando l’erroneità della decisione che aveva escluso la natura di titolo esecutivo al mutuo azionato, invocando a sostegno delle proprie argomentazioni l’ordinanza n. 25632/2017 della Corte di Cassazione.

La Corte territoriale, accogliendo il gravame, ha dato continuità all’orientamento della Suprema Corte, riconoscendo che il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data in mutuo, elemento costitutivo del contratto e che il momento perfezionativo del negozio coincide con la c.d. traditio, ossia con la consegna del denaro al mutuatario che ne acquista la proprietà, ovvero, come modalità alternativa ed equipollente della traditio, con il conseguimento della disponibilità giuridica per effetto della creazione da parte del mutuante di un autonomo titolo di disponibilità tale da determinare l’uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l’acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario. La decisione ha il pregio non solo di fornire un contributo interpretativo sull’idoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo anche laddove le somme erogate siano state costituite in deposito cauzionale infruttifero presso la mutuataria, ma offre anche un’analisi in concreto delle clausole contrattuali idonee a conferire “realità” al mutuo stesso.

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