La Corte d’Appello di Roma ha pronunciato l’interessante sentenza n. 1489/2022 su una vicenda nella quale un corsista aveva richiesto ad un Istituto di formazione professionale per giovani diplomati e laureati i danni per non aver avuto accesso ad un successivo “stage” retribuito.
La Corte territoriale ha confermato la decisione del Giudice di prime cure circa l’inesistenza di una obbligazione contrattuale dell’Istituto di formazione professionale verso i propri allievi a garantire “stage” retribuiti presso aziende esterne.
La vicenda processuale prende le mosse dal contenzioso sorto intorno alla richiesta di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale avanzata da un allievo di un corso di formazione. Il suddetto corso era finalizzato all’acquisizione di conoscenze nel campo dell’informatica e la vicenda offre spunti di riflessione sulle aspettative dei giovani che approcciano al mondo delle professioni.
Il Collegio ha ribadito che in nessun modo può essere riconosciuto in capo all’Istituto l’obbligo di garantire ai corsisti uno “stage” retribuito all’esito della frequentazione del corso formativo.
Il contenuto del contratto sottoscritto tra le parti e le informazioni riportate sul sito internet ove il corso veniva pubblicizzato erano idonei a dimostrare il semplice l’impegno dell’Istituto volto a promuovere l’inserimento dei giovani nelle imprese, inteso come “opportunità” di accesso a stage riservata a coloro i quali fossero risultati, ad insindacabile giudizio delle aziende, in possesso dei necessari requisiti professionali.
Lo stage, ancorché retribuito, inteso come periodo di formazione volto a far acquisire al giovane le competenze non apprese nel periodo di studio teorico e funzionali per l’inserimento nel contesto lavorativo, rimane quindi una modalità facoltativa – e non un obbligo – che gli Istituti di formazione possono offrire in base alle convenzioni stipulate con aziende private, enti pubblici e associazioni no profit.