Il Giudice Pigozzo con la ordinanza del 20 ottobre 2021 ha accolto le argomentazioni da noi proposte stabilendo che:
- in ordine all’art. 1 co 378 legge di bilancio 178/20, non esiste l’ivi richiamato elenco delle banche convenzionate in materia di edilizia residenziale pubblica presso il M.I.T.;
- il mutuo risponde ai requisiti richiesti dalla L. 178/20 art. 1 co 378 ai fini della procedibilità;
- la dichiarazione della simulazione degli atti di trasferimento, anche ove passata in giudicato, non può essere opposta al creditore ipotecario, che può proseguire l’azione esecutiva nei confronti di chi risulti titolare dell’immobile, ad onta della trascrizione della domanda di simulazione, in ossequio al principio stabilito da Cass. 18235/2014: ciò implica pure che la retrocessione del bene in capo alla Coop sottoposta a liquidazione coatta amministrativa non rilevi per il creditore ipotecario e che la procedura può proseguire in quanto non applicabile l’art. 3 L. 400/75.