Con sentenza n. 7392/2021 il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, ha definito il giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’inefficacia ai sensi dell’art. 44 L. Fall., di un pagamento effettuato dalla Società attrice successivamente alla sua ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria ed eseguito dalla Banca da noi difesa, su ordine della stessa, in favore dell’altra Società beneficiaria.
L’ordinamento sanziona come inefficaci gli atti compiuti e i pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione del fallimento a prescindere da ogni valutazione dell’elemento soggettivo dell’altro contraente, essendo rilevante esclusivamente il momento in cui viene posto in essere l’atto solutorio, che deve essere successivo alla predetta dichiarazione.
Nell’interesse dell’Istituto di credito, in via preliminare, è stata eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda proposta dall’Amministrazione Straordinaria attrice atteso che, nel caso di specie, la Banca aveva rivestito solo ed esclusivamente il ruolo di delegato di pagamento, effettuando il bonifico su disposizione della società ammessa alla Procedura.
L’azione d’inefficacia del pagamento deve infatti essere proposta solo nei confronti del terzo creditore, al quale è direttamente imputabile l’alterazione del principio della par condicio creditorum (avvenuta attraverso la soddisfazione preferenziale del credito dal medesimo vantato) e non anche nei confronti della Banca, priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda di cui all’art. 44 della L. Fall.
Sul punto, si è fatto richiamo alla giurisprudenza di merito resa dallo stesso Tribunale adito (cfr. Trib. di Roma sent. n. 24062/2019), nonché a quella ancor più recente di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 7477/2020).
Il Tribunale di Roma, anche sulla scorta della menzionata giurisprudenza, ha accolto la spiegata eccezione ed ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto di credito.In particolare, è stato confermato il principio secondo cui la domanda d’inefficacia ex art. 44 L. Fall., avente ad oggetto pagamenti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento o dopo l’apertura di altra procedura concorsuale, deve essere proposta nei soli confronti dell’accipiens, unico legittimato passivo in quanto effettivo beneficiario dell’atto solutorio e non anche nei confronti del soggetto deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.