In tema di domanda di accertamento negativo del credito, anche senza l’esercizio dell’azione di ripetizione d’indebito, l’onere di allegazione e di prova grava esclusivamente sul titolare del conto corrente, per l’intero periodo dedotto in giudizio, ai sensi dell’art. 2697 c.c., che non subisce deroga neanche quando abbia per oggetto “fatti negativi” e non trova temperamento sulla scorta del c.d. principio di vicinanza della prova.
LA VICENDA.
La società titolare di un rapporto di conto corrente bancario assistito da scoperto di conto corrente ed apertura di credito bancario, ha proposto nei confronti della Banca azione di accertamento negativo del credito e chiesto la restituzione delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi anatocistici, commissioni non dovute ed interessi usurari; a sostegno dei propri assunti, l’attrice ha omesso di produrre qualsivoglia documentazione afferente il predetto rapporto bancario, sulla scorta dell’asserita la mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente.
La Banca, di contro, ha allegato le lettere/contratto di credito relative allo scoperto di conto corrente ed all’apertura di credito, contenenti le relative pattuizioni contrattuali.
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA CONFERMA L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
Il Tribunale Civile di Roma, con la sentenza n. 18359/2021, fa suo l’indirizzo della Suprema Corte e rigetta la domanda attorea, ritenendo non provata l’omessa stipulazione in forma scritta del contratto di apertura di conto corrente in virtù del principio secondo cui il titolare del rapporto di conto corrente bancario che agisce per l’accertamento negativo del credito e per la ripetizione di indebito, è “tenuto ad allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica) ed a produrre il testo del contratto o dei contratti stipulati con l’istituto di credito e tutti gli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto” (cfr. ex multis Cass. n. 11543/2019, n. 25373/2019, n. 33009/2019, n. 25852/2020, n. 22387/2021)
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