Le polizze unit linked sono assicurazioni sulla vita con natura mista, sia assicurativa che finanziaria.

La sentenza n. 13/2022 del Tribunale di Arezzo.

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 13/2022, pubblicata il 5/1/2022, ha confermato che le polizze unit linked sono pignorabili solo se non presentano bilanciamento tra l’entità della prestazione garantita in caso morte e il capitale versato.

La decisione è stata emessa a definizione di un’opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa da un creditore avverso l’ordinanza di estinzione declaratoria di estinzione della procedura esecutiva per impignorabilità di una polizza vita “unit linked” ed ha confermato la natura mista di simili contratti, poiché presentano sia una componente assicurativa che una finanziaria.

Il Giudice, aderendo all’orientamento della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 10333/2018 –  ordinanza n. 22891/2019 –  sentenza n. 29583/2021), ha rilevato che tali polizze, per rientrare nell’ambito delle assicurazioni vita di cui all’ art. 1882 c.c., devono essere valutate in relazione al cd. rischio demografico, all’entità della copertura assicurativa (desumibile dal premio versato rispetto al capitale garantito), all’orizzonte temporale e alla tipologia di investimento.

Nel caso sottoposto al Tribunale di Arezzo la polizza presentava “una forte e prevalente connotazione dell’elemento legato all’investimento ed alla speculazione in cui l’evento morte dell’assicurato incide solo in modo marginale sul quantum debeatur mancando un bilanciamento tra l’entità della prestazione garantita in caso morte e il capitale versato”. Ciò in quanto il cd. rischio demografico, che connota la causa del contratto di assicurazione sulla vita, era sostanzialmente irrisorio, poiché la compagnia assicuratrice: si era obbligata a “liquidare ai beneficiari percentuali minime del controvalore del contratto senza garantire la restituzione del valore nominale del capitale versato … al verificarsi dell’evento morte”.

Dalla decisione del Tribunale di Arezzo può desumersi, ragionando a contrario, che le polizze unit linked non sono pignorabili se la componente assicurativa prevale su quella finanziaria. Ciò si verifica quando c’è bilanciamento tra il capitale versato e l’entità della prestazione garantita al verificarsi dell’evento morte.

Quindi, benché formalmente le polizze unit linked, molto diffuse sul mercato, siano proposte dagli intermediari alla clientela come assicurazioni sulla vita, occorre prestare attenzione alle singole clausole contrattuali e verificare che esse prevedano che l’alea contrattuale non sia completamente a carico dell’assicurato. Questo si verifica quando il costo della copertura per il caso di morte sia detratto dal premio netto ovvero quando al beneficiario non siano garantiti né un rendimento minimo né la restituzione del valore nominale del capitale versato al verificarsi dell’evento morte.

La sentenza