Con sentenza n. 32/2023 pubbl. il 17/01/2023 il, Tribunale di Ancona distingue il pegno irregolare si dal pegno regolaresentenza per la facoltà del creditore pignoratizio di disporre dei beni dati in pegno e per il correlativo obbligo del creditore di restituire la quantità di cose eccedenti l’ammontare dei crediti garantiti. Il pegno assume, invece, natura regolare quando il creditore non ha la facoltà di disporre del diritto concesso in garanzia.

La vicenda.

Il Fallimento agisce in giudizio nei confronti dell’Istituto da noi rappresentato, contestando la compensazione tra il saldo attivo di un conto corrente oppignorato e il saldo passivo di un altro rapporto aperto dalla società, sul presupposto che il creditore pignoratizio non avrebbe il potere di disporre delle somme costituite in garanzia con il pegno “regolare”.

La sentenza del 17/01/2023 del Tribunale di Ancona.

Il Tribunale di Ancona qualifica il pegno oggetto di causa come pegno “irregolare”, tenuto conto della clausola contrattuale che attribuisce all’Istituto di credito l’onere di restituire al costituente solo la somma eccedente l’ammontare del credito, e l’incameramento della somma giacente sul conto corrente oppignorato resta sottratto alla revocatoria fallimentare.

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