LA CORTE DI CASSAZIONE SULLA REVOCATORIA ORDINARIA: TRA PROVA DEL CREDITO E “SCIENTIA DAMNI”.
La Corte di Cassazione ha pronunciato l’interessante ordinanza n. 15601/2022 in tema di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
La vicenda prende le mosse da un giudizio incardinato, in primo grado, da un Istituto di credito al fine di ottenere la dichiarazione di simulazione o la revoca di alcuni atti dispositivi posti in essere da una serie di soggetti che si erano costituiti fideiussori a garanzia delle obbligazioni assunte da una società nei confronti della Banca. Quest’ultima, infatti, sosteneva che i fideiussori si fossero spogliati in modo fraudolento del loro patrimonio immobiliare. Nel medesimo giudizio, inoltre, la Banca aveva formulato anche domanda di condanna della società debitrice principale al pagamento delle esposizioni debitorie evenienti dai rapporti intrattenuti dalla stessa con l’Istituto di credito.
La Corte, nel confermare le statuizioni della Corte territoriale che aveva accolto la domanda revocatoria della Banca, ha avuto modo di pronunciarsi su alcuni interessanti principi di diritto.
In primis, gli Ermellini hanno chiarito che la violazione dell’art. 115 c.p.c., molto spesso utilizzata in maniera distorta, può essere dedotta in Cassazione come vizio di legittimità solamente ove il Giudice del merito abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalla parti, e non anche quando, nel valutare le prove, il Giudice ha dato maggior peso all’una piuttosto che ad un’altra.
Un secondo prinicipio di particolare interesse, consiste nell’avere ritenuto che un estratto conto non possa dirsi incompleto solo perché la prima posta passiva registrata si riferisce ad un debito del correntista rinveniente dalla chiusura di altro rapporto bancario. In siffatte ipotesi, infatti, solo qualora sorgano contestazioni specifiche da parte del correntista, scatterà l’obbligo per la Banca di fornire la prova della correttezza della posta passiva di cui trattasi. Ove, al contrario, non vi sia nessuna contestazione sul punto, dovrà ritenersi assolto l’onere probatorio della Banca di produzione degli estratti conto.
Da ultimo, il Collegio ha ritenuto che il complesso delle varie operazioni oggetto di domanda di revoca, poste in essere in un tempo così ravvicinato, doveva essere valutato unitariamente e denotava l’intento fraudolento dei fideiussori di dismettere il proprio patrimonio immobiliare collocandolo in diverse società riconducibili alle medesime persone. Del resto, i fideiussori erano appartanteneti alla stessa compagine sociale delle società acquirenti, circostanza questa che ha indotto la Corte territoriale a ritenere la piena consapevolezza del danno provocato dall’operazione di conferimento.
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