Il #Notaio che non esegua con #diligenza professionale l’accertamento dell’identità delle parti deve risarcire il #danno subìto dall’istituto di credito, anche se la #Banca non ha partecipato all’atto di #compravendita ed ha condotto l’istruttoria del #mutuo per l’acquisto #immobiliare.

La vicenda.

Alcuni truffatori, spendendo identità “rubate” a terzi ignari, hanno incaricato un Notaio della stipula di un contratto di compravendita e di un contratto di mutuo. Il sedicente mutuatario, dopo aver ottenuto la somma erogata dalla Banca con cui ha pagato il sedicente venditore, cioè un complice che ha fornito al Notaio l’identità ”rubata” di un ignaro terzo proprietario di un immobile, ovviamente si è reso inadempiente all’obbligo di restituzione delle rate del prestito garantito da ipoteca. La truffa  stata denunciata dai veri proprietari dell’immobile compravenduto, che hanno agito in giudizio ed ottenuto la declaratoria di nullità dei contratti di compravendita e di mutuo nonché dell’iscrizione ipotecaria a garanzia. La Banca che ha erogato il mutuo, assistita dal nostro Studio, convenuta dai truffati, ha spiegato autonoma azione nei confronti del Notaio per il risarcimento del danno subito per l’erroneo accertamento da parte del professionista delle identità delle parti. Il Tribunale di Roma, accertata la diligenza della Banca nell’identificazione del cliente, ha condannato il Notaio al risarcimento, commisurandolo alla somma erogata dall’Istituto di credito, mai restituita dal mutuatario.

Responsabilità del Notaio per i danni causati dal negligente accertamento dell’identità delle parti.

La decisione in commento ha statuito la responsabilità professionale del Notaio che ha accertato l’identità delle parti comparenti, avvalendosi di un solo documento di identità. Quindi, il Tribunale ha ritenuto responsabile il Notaio del danno patito dalla Banca per l’erronea identificazione delle parti compiuta dal professionista, che, pur avendo correttamente identificato l’acquirente-mutuatario, anche utilizzando l’istruttoria bancaria, aveva provveduto all’accertamento dell’identità degli alienanti avvalendosi di un solo documento di identità, contrariamente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, sentenza n. 41801/2021). Accertata la condotta colposa del notaio, il Tribunale ha riconosciuto sussistente il nesso causale tra la condotta negligente del Notaio e il danno subito dalla Banca che “senza la garanzia reale rappresentata dall’ipoteca iscritta sul bene apparentemente compravenduto, non si sarebbe determinata a concedere il mutuo in favore del sedicente acquirente”, chiarendo che l’esercizio dell’attività notarile costituisce fonte di obblighi di protezione anche nei confronti di soggetti che, pur non conferendo al notaio alcun incarico, risentano un danno conseguente ad attività dallo stesso svolte che siano preparatorie della stipulazione di futuri contratti, successivamente conclusi senza neppure ricorrere all’ausilio di quello stesso professionista (cfr. Cassazione sentenza n. 7746/2020 e n. 9320/2012).

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