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Il Tribunale di Roma è tornato a pronunciarsi in tema di onere della prova nei contenziosi tra Banca e correntista.

La società correntista ha convenuto in giudizio l’Istituto di Credito rappresentando di avere sottoposto ad analisi tecnica il conto corrente di cui era intestataria. Dall’analisi contabile commissionata ad un professionista di fiducia sarebbe emerso che il c/c oggetto di causa presenterebbe un saldo a credito per la correntista. Tra le varie doglianze mosse alla Banca convenuta, la società ha lamentato la mancata pattuizione dei tassi di interesse e, quindi, l’illegittima applicazione di interessi ultralegali.

Il Giudice, nel rigettare la domanda della correntista, ha avuto modo di ribadire l’orientamento ormai consolidatosi in subiecta materia secondo cui sulla parte attrice grava l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a fondamento della sua domanda e di fornirne la prova. Nel caso specifico, il Tribunale ha chiarito che la correntista aveva l’onere di produrre il contratto di conto corrente costituente il titolo del rapporto dedotto in giudizio e contenente le clausole e le pattuizioni asseritamente viziate.

Secondo il ragionamento del Tribunale, ove il correntista ometta la produzione in giudizio della documentazione contrattuale, non può invocare a suo sostegno una qualche difficoltà di reperimento della stessa, alla luce della normativa di favore che il Legislatore ha accordato al cliente.

Il Giudice, dunque, fatta questa doverosa premessa, passa ad esaminare quali sono gli strumenti a disposizione del correnstita in ragione dei quali possa adeguatamente assolvere all’onere probatorio.

In primis, il Tribunale ricorda che ai sensi dell’art. 117 T.U.B. il correntista ha sempre la disponibilità del documento contrattuale. Ove, però, non sia così, soccorre l’art. 119 T.U.B. che contempla una valida possibilità per il correntista di procurarsi la documentazione contrattuale che non sia in suo possesso.

Infine, il Giudice chiarisce come lo strumento processuale ex art. 210 c.p.c., volto ad ottenere l’esibizione in giudizio dei documenti necessari ai fini della decisione della causa, è meramente residuale e, dunque, la parte potrà avvalersene solamente ove si sia adeguatamente e tempestivamente attivata – anche ai sensi dell’art. 119 T.U.B. – per ottenere copia dei contratti che non sono più nella sua disponibilità.

Da ultimo, il Tribunale ha avuto modo di ricordare come detta istanza ex art. 210 c.p.c. vada formulata in maniera puntuale e non generica. In caso contrario, la stessa dovrà essere rigettata.

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