Gli Istituti di Credito sovente erogano, al fine di finanziare la costruzione di edifici in regime di edilizia convenzionata, mutui fondiari a garanzia dei quali viene concessa ipoteca sulla proprietà superficiaria trasferita alle società costruttrici con apposita convenzione dalle Amministrazioni Comunali. Laddove la mutuataria non tenga fede agli impegni assunti a fronte della concessione del diritto di superficie sulle aree pubbliche o venga ammessa a Procedura concorsuale, il Comune revoca la convenzione e riacquisisce al proprio patrimonio gli immobili edificati dalla Cooperativa su cui grava ipoteca in favore delle Banca finanziatrice. 

La vicenda.

Il T.A.R. Lazio è stato chiamato a pronunciarsi sulla sorte dell’ipoteca concessa a garanzia del finanziamento erogato da un Istituto di Credito a una Società Cooperativa a seguito dell’emissione in conseguenza della Delibera di revoca della concessione del diritto di superficie per la costruzione di abitazioni in regime di edilizia convenzionata e la riacquisizione al patrimonio comunale dei beni dati in garanzia.

La Banca, in caso di revoca della convenzione, manterrebbe (il condizionale è d’obbligo) la propria garanzia ipotecaria.

Il T.A.R. del Lazio , chiamato a decidere sulla impugnazione fronte dell’impugnazione della delibera da parte della Banca mutuante, con la Sentenza n. 12344/2021 ha ritenuto che il venir meno del diritto di superficie per cause diverse dalla naturale decorrenza del termine di concessione e la conseguente unificazione del diritto di proprietà sul suolo con quello sugli edifici costruiti, non incide sulle garanzie ipotecarie costituite in favore dell’istituto di Credito che, quindi, restano valide ed efficaci ex art. 2816, comma 2 c.c. (http://mobile.ilcaso.it/codice_civile/2816).

La Sentenza de qua ha, altresì, precisato che l’Amministrazione Comunale, a seguito dell’estinzione del diritto di superficie, è destinatario delle iniziative, anche esecutive, dell’Istituto connesse all’ipoteca.

La decisione in commento si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale formatosi  in ambito civilistico, secondo cui, in ipotesi di estinzione del diritto di superficie per cause diverse dalla naturale decorrenza del termine di durata della concessione, permane la garanzia ipotecaria sul diritto di superficie, pur quando tale diritto si concentra nell’unico proprietario del suolo (cfr. Trib. Rimini, Sent. n. 471/2016; Trib. Bolzano, Sent. dell’8/11/2013).

La sentenza n. 12344/2021 del T.A.R. è stata impugnata dall’Amministrazione Comunale innanzi al Consiglio di Stato e la relativa decisione è attesa per il prossimo novembre.

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TAR Lazio Sent. n. 13244_2021