L’azione di inefficacia ex art. 44 L.F. (http://mobile.ilcaso.it/codice_fallimentare/44) degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento è volta a garantire la par condicio creditorum: per effetto della dichiarazione di fallimento, il fallito perde l’amministrazione e la disponibilità del suo patrimonio ragion per cui ogni atto da lui compiuto successivamente al fallimento sia potenzialmente lesivo degli interessi dei creditori e quindi inefficace.
Nell’ambito di un rapporto contrattuale di fornitura di carburante, la società di fornitura che ha ricevuto un pagamento a mezzo bonifico dopo che la controparte contrattuale era stata posta in Amministrazione straordinaria, evocata in giudizio insieme ad una Banca, è stata condannata dal Tribunale di Roma a restituire all’Amministrazione straordinaria le somme ricevute. La sentenza è stata impugnata dalla società di fornitura che ha lamentato – tra l’altro – l’erroneità della decisione che non aveva riconosciuto l’istituto di credito tenuto alla restituzione.
Nell’azione di inefficacia ex art. 44 L.F. l’alterazione del principio della par condicio creditorum è direttamente imputabile al terzo creditore.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3755/2022, che ha definito un giudizio in cui lo Studio rappresentava l’Istituto di credito “di appoggio” del pagamento, ha ribadito che unica obbligata alla restituzione del pagamento ricevuto dopo il decreto di ammissione all’Amministrazione Straordinaria ex art. 2 d.l. n. 347/2003 era la società di fornitura che, nel giudizio di primo grado, aveva affermato l’esistenza di rapporti contrattuali con la società in bonis – circostanza confermata dalla Procedura appellata, che aveva fornito prova documentale dell’avvenuto bonifico.
Con la sentenza in commento la Corte d’Appello di Roma ha confermato l’orientamento, anche di legittimità, secondo cui quando il pagamento è stato eseguito dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento con suo denaro o per suo conto o al suo posto la domanda di inefficacia ex art. 44 L.F. deve essere diretta nei confronti dell’effettivo beneficiario e non del terzo soggetto che ha dato corso alla disposizione del fallito (cfr. Cassazione, sentenza n. 7477/2020 http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200320/snciv@s30@a2020@n07477@tS.clean.pdf).
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3755/2022, che ha definito un giudizio in cui lo Studio rappresentava l’Istituto di credito “di appoggio” del pagamento, ha ribadito che unica obbligata alla restituzione del pagamento ricevuto dopo il decreto di ammissione all’Amministrazione Straordinaria ex art. 2 d.l. n. 347/2003 era la società di fornitura che, nel giudizio di primo grado, aveva affermato l’esistenza di rapporti contrattuali con la società in bonis – circostanza confermata dalla Procedura appellata, che aveva fornito prova documentale dell’avvenuto bonifico.
Con la sentenza in commento la Corte d’Appello di Roma ha confermato l’orientamento, anche di legittimità, secondo cui quando il pagamento è stato eseguito dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento con suo denaro o per suo conto o al suo posto la domanda di inefficacia ex art. 44 L.F. deve essere diretta nei confronti dell’effettivo beneficiario e non del terzo soggetto che ha dato corso alla disposizione del fallito (cfr. Cassazione, sentenza n. 7477/2020 http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200320/snciv@s30@a2020@n07477@tS.clean.pdf).